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Comune di Malo

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Distanze di Prima Approssimazione (DPA)


Le tavole del P.I. Vigente riportano le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) calcolate ai sensi del D.M. 29/05/2008 per l'intero territorio comunale.

Per eventuali maggiori dettagli sull'estensione delle DPA si puo' consultare l'eleborato specifico predisposto da Terna Rete Italia Spa:



Si ricorda che la costruzione di fabbricati in prossimita' di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici, di seguito specificata:

  • D.M. 449 del 21 marzo 1988 (in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988) e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;

  • Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (in G.U. n. 55 del 7.3.2001), legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con D.P.C.M. 8 luglio 2003 (in G.U. n. 200 del 29.8.2003), recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Si segnala inoltre che i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 sottoriportato), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, con particolare riguardo all'utilizzo di gru, costituisce pericolo mortale.

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art 83 LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimita' di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380kV). salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere

In relazione alla legge 36/2001 e al relativo decreto attuativo, si evidenzia che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimita' di linee ed installazioni elettriche gia' presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualita' di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003 e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Via S. Bernardino, 19


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